
Con la recentissima ordinanza n. 40627/21 gli Ermellini hanno stabilito che qualora l’autovelox che abbia registrato una violazione del Codice della Strada, sia esso fisso o mobile, non sia stato sottoposto a taratura periodica, la multa è illegittima.
Nel caso di specie un automobilista, cui era stato elevato un verbale di contestazione per superamento della velocità massima consentita rilevata da un Tutor elettronico sull’autostrada A13 Bologna-Padova, ricorreva avanti la Suprema Corte denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada, dal momento che il giudice di prime cure aveva escluso l’obbligatorietà della taratura periodica del sistema di rilevamento della velocità mediante Tutor elettronico, la quale non risultava menzionata nel verbale di accertamento, ponendosi in contrasto con l’interpretazione della norma in oggetto fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015.
Difatti, qualora vi sia una contestazione da parte del conducente, è onere dell’Amministrazione fornire la prova dell’omologazione iniziale nonché della successiva manutenzione (c.d. taratura periodica) delle apparecchiature di misurazione della velocità, siano esse funzionanti in modo automatico o in presenza di operatori.



