
Così statuito dalla Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 5309/2022: il beneficiario del reddito di cittadinanza che non denuncia la vincita da gioco online, pur non essendo obbligatorio inserire la stessa nella dichiarazione dei redditi, commette reato e perde il diritto alla percezione del reddito stesso.
L’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019 poi convertito nella L. n. 26/2019 prevede che, in tema di concessione del beneficio del reddito di cittadinanza, “l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni”.
La ricorrente sosteneva che i redditi contestati derivanti dalle vincite da gioco online non fossero mai stati effettivamente conseguiti e che dunque non sussistesse un obbligo di dichiarazione degli stessi: il conto su cui risultavano accreditate tali vincite a detta della ricorrente non avrebbe registrato movimentazioni di denaro, individuabili solo nell’eventualità in cui si fossero effettuate ricariche o riscossioni delle somme vinte; inoltre, il saldo dello stesso conto online risultava negativo.
La Corte di Cassazione ha chiarito come invece ai fini della configurabilità del reato contestato non è necessario che vi sia un materiale prelievo della vincita, essendo bastevole il mero accreditamento della vincita sul conto ai fini della prova del conseguimento di un ulteriore reddito nella materiale disponibilità della ricorrente, che quest’ultima avrebbe dovuto denunciare.



