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La fattispecie di cui all’art. 326 c.p. sanziona la condotta del pubblico ufficiale o della persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.
L’elemento oggettivo del reato riceve concreta specificazione per mezzo degli artt. 114 e 329 c.p.p. In particolare, la prima disposizione, la cui rubrica è intitolata “divieto di pubblicazione di atti e immagini”, recita “è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto”. La tipologia di atti coperti da segreto si ricava dal dettato di cui l’art. 329 c.p.p., secondo cui “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.
Per chiarire più specificatamente quali atti siano ricompresi nell’art. 329 c.p.p., deve richiamarsi quanto stabilito dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale “la regola del segreto permea, dunque, gli atti di indagine effettuati direttamente o per iniziativa (o delega) dei predetti organi pubblici e comprendono tutti quelli che hanno origine nell’azione diretta o nell’iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d’essere, sia in tali organi” (cfr., Cass. Sez. 1, n. 13.494 del 9.03.2011).
Del tutto ineccepibile, sul piano della consequenzialità logica, secondo quanto sussunto, è la conclusione cui perviene la Suprema Corte, secondo cui la comunicazione della notizia di reato, nonché i dati investigativi in essa menzionati per dare conto delle attività svolte, rientrano per loro natura nella sfera degli atti di indagine, destinati, perciò stesso, a rimanere segreti per l’espressa previsione di cui al primo comma dell’art. 329 c.p.p.. Altrettanto indiscusso è, altresì, la circostanza che l’imputato, per la natura del ruolo ricoperto ed il tipo di atti in concreto compiuti, abbia esercitato, tanto sul piano formale, quanto su quello sostanziale, funzioni di polizia giudiziaria (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 39337 del 2015).
È infatti evidente che la conoscenza diffusa del contenuto di una informativa di reato, ossia delle conclusioni delle indagini svolte, nonché delle informazioni cui si fa menzione, non può non pregiudicare il buon andamento delle attività di indagine e, di conseguenza, offendere il bene giuridico oggetto di tutela, in considerazione del fatto che la propalazione non ha riguardato solo l’atto in sé, ma anche gli elementi che ne costituivano l’estensione documentale.
Circa la regolamentazione del divieto di pubblicazione, essa è invece affidata all’art. 114 c.p.p., che distingue tra atti del fascicolo del P.M. coperti da segreto assoluto (di cui al primo comma), atti non più coperti da segreto e quelli che “ab origine” non sono avvinti da vincolo di segretezza. Per gli atti di cui al primo comma, vige un divieto assoluto sia in riferimento al testo, sia al contenuto, parziale o per riassunto, in cui per contenuto deve intendersi “l’argomento, il soggetto, il tema di tali atti”. Tale obbligo persiste fintantoché essi non possono essere conosciuti dall’imputato e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329, comma 1 c.p.p.).
In tal senso, irrilevante è la circostanza che l’atto o il fatto soggetto ad obbligo di segretezza fossero già conosciuti in un numero limitato di persone (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 35647 del 17.05.2004) o che l’indagato fosse venuto comunque al corrente di dette attività (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 35647 del 2004), quando la condotta dell’agente abbia avuto l’effetto di divulgazione a settori più vasti di pubblico.
La ratio sottesa a tale enunciato deve essere rinvenuta nell’esigenza di implementare le garanzie conoscitive della difesa, sicché la segretezza verrebbe meno laddove per la persona sottoposta alle indagini sorgesse la possibilità giuridica, e non di mero fatto, di sapere dell’esistenza di indagini sul suo conto, ossia il diritto a ricevere l’informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.).
Ad ulteriore conforto di tali conclusioni deve richiamarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità – che sarà debitamente contestualizzato nel prosieguo – in base al quale, nel vigente codice di rito, “la segretezza interna delle indagini deve restare distinta da quella esterna e non vi è una sorta di equazione tra ciò che diviene conoscibile all’interno del procedimento e la sua divulgabilità, sicché la già avvenuta propagazione di notizie di atti di indagine coperti da segreto non fa venire meno la segretezza, e quindi, il divieto di pubblicazione, poiché con la successiva divulgazione vengono dati all’atto maggior risalto e diffusione” (cfr., Cass. pen., Sez. VI n. 929 del 5/12/1997).
Del resto è noto che ai fini dell’integrazione del delitto ivi contestato non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la pubblica amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione indebita potesse derivare un nocumento all’interesse tutelato, che è rappresentato dal buon funzionamento dell’amministrazione, attraverso il dovere di fedeltà del funzionario (Cass. pen., Sez. VI, n. 5141 del 18/12/2007, Rv. 238729).



