
La norma che disciplina la pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale, cristallizzata nell’art 684 c.p., afferma “chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258”.
Correttamente, la giurisprudenza ha individuato la natura e l’ambito del divieto rispettivamente negli artt. 114 e 329 c.p.p. Nel nostro ordinamento, di fatto, esiste un doppio filtro alla pubblicazione degli atti: un divieto assoluto di pubblicazione, “anche parziale o per riassunto, degli atti coperti dal segreto istruttorio o anche solo del loro contenuto”, operante, ex art. 329 cod. proc. pen., fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari; e un divieto relativo, limitato ai soli elementi testuali, vigente, oltre siffatta barriera temporale, fino al termine dell’udienza preliminare (comma due) e, se si procede a dibattimento, fino alla pronuncia in grado di appello (comma tre).
La ratio sottesa deve essere rinvenuta nell’obiettivo di non compromettere il buon andamento del processo penale nella delicata fase di acquisizione della prova (cfr. Cass. civ. 19 settembre 2014, n. 197469; Cass. pen. 18 luglio 2013, n. 30838), mentre dopo tale momento la finalità della norma diventa quella di salvaguardare un principio cardine del processo accusatorio: la neutralità psicologica del giudicante, la quale richiede che il giudice arrivi al dibattimento sgombro da pregiudizi, dovendo assistere davanti a sé alla formazione della prova nel contradditorio di accusa e difesa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sollevato un’ulteriore questione interpretativa, relativa alla configurabilità della contravvenzione ex art. 684 c.p. e dei connessi profili risarcitori: se, accanto all’interesse al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria, la fattispecie sopra menzionata tuteli anche le parti in vario modo coinvolte nel processo, di talché, a prescindere dalla concorrenza o meno di una lesione della riservatezza o di una diffamazione ai loro danni, la commissione del reato conceda alle parti un’autonoma pretesa risarcitoria, fondata sul fatto in sé che vi sia stata pubblicazione arbitraria di atti di un processo penale che le riguardi.
Tale quaestio iuris è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile con la sentenza n. 3727 del 25 febbraio del 2016, in cui si sono composti i principali contrasti giurisprudenziali, in particolare: secondo una prima impostazione giurisprudenziale, la divulgazione arbitraria di atti del procedimento penale sarebbe un illecito contravvenzionale di natura plurioffensiva, in quanto ”diretto a tutelare, nella fase istruttoria, la dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo” (Cass. civ., sent. del 31 ottobre 2015, n. 838); in senso contrario, si esprimeva la Terza Sezione della Cassazione Civile, nella sentenza n. 19746 del 2014, secondo cui la fattispecie in esame tutelerebbe unicamente l’interesse dello Stato al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria mediante la segretezza dall’attività istruttoria, ragion per cui la contravvenzione di cui all’art. 684 c.p. si qualificherebbe quale fattispecie monoffensiva, con la conseguenza che nessuna garanzia spetterebbe al soggetto rispetto al quale sarebbero state divulgate notizie di atti delle indagini preliminari.
Le Sezioni Unite concludevano che, tra le due posizioni, dovesse essere preferita quella che escludeva il carattere plurioffensivo del reato, negando, quindi, la legittimazione del privato a far valere una pretesa risarcitoria in dipendenza della sola violazione della predetta norma, in assenza di una concreta lesione alla sua reputazione o riservatezza. Ne deriva che “nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata in dipendenza della sola violazione della norma incriminatrice in discorso salvo che dal fatto non sia derivata la lesioni di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell’ordinamento” (cfr., Cass. civ. S.U., n. 3727 del 2016).
Così risolta una prima questione, i giudici di legittimità hanno vagliato la possibilità che il giudice, pur nell’assunto della monoffensitivà della norma, sia in grado di valutare l’entità della riproduzione degli atti del procedimento penale, così da valutare la sussistenza del reato in termini di gravità. Secondo la Suprema Corte “la portata della violazione, sotto il profilo della limitatezza e della marginalità della riproduzione testuale di un atto processuale, va apprezzata dal giudice di merito, in applicazione del principio della necessaria offensività della concreta condotta ascritta all’autore, nonché, sul piano civilistico, della irrisarcibilità del danno patrimoniale di lieve entità”.
Tale principio deve quindi operare come canone ermeneutico, in virtù del quale potrà essere oggetto di ristoro solo quel pregiudizio che integri una grave lesione dell’interesse tutelato, nel senso che l’offesa deve superare una soglia minima di tollerabilità, parimenti, il danno non deve essere futile, ossia, non deve consistere in meri disagi o fastidi, dovendo quindi debitamente escludere quei fatti che appaiono concretamente privi di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici protetti.
Siffatta soluzione si impone alla luce delle storiche sentenze di “San Martino” del 2008, in cui per la prima volta si affermò il principio della sufficiente gravità del danno non patrimoniale, di talché il danno ex art. 2059 c.c. sarà risarcibile solo laddove il vulnus superi una soglia minima di tollerabilità. In sostanza, viene dunque valorizzato l’apprezzamento del giudice di merito, che dovrà valutare in concreto, caso per caso, l’effettiva offensività della condotta di divulgazione e, di conseguenza, vagliare la risarcibilità del danno non patrimoniale arrecato, secondo il criterio della sufficiente gravità della lesione.
Ambedue i principi – quello della necessaria offensività e della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità – consentono di selezionare unicamente le condotte realmente lesive, circoscrivendo quindi l’area del penalmente rilevante.



