
Importantissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sull’adeguatezza e necessarietà della massima misura restrittiva in relazione al diritto alla salute del soggetto.
La Corte, infatti, nella sentenza n. 19653/21 ha chiarito che: “in ossequio ai principi affermati dagli artt 27 e 32 Cost., la valutazione sull’incompatibilità del regime carcerario con lo stato di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento della detenzione di una persona ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, deve essere effettuata comparativamente tenendo conto delle condizioni nosografiche e di detenzione del condannato; verifica clinica, questa, che comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuito penitenziario, ma anche di adeguatezza del trattamento terapeutico che, nella situazione concreta, è possibile assicurare al carcerato, tenuto conto delle patologie che lo affliggono, nel valutare le quali non si può non tenere conto della possibile influenza su di esse dell’emergenza sanitaria di Covid-19.”
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Caltanissetta a seguito di appello del pm aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in sostituzione di quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ad un soggetto con uno stato di grave deficienza immunitaria.
Contro tale ordinanza il reo proponeva ricorso in Cassazione rilevando l’erroneità della decisione del Tribunale, il quale avrebbe dovuto escludere la misura della custodia cautelare in carcere in applicazione della previsione disposta dall’art 275 comma 4bis c.p.p. in relazione ai soggetti affetti da AIDS.
La Suprema Corte, condividendo le censure proposte dal ricorrente, annullava l’ordinanza del Tribunale del Riesame. Questo poiché, come sopra riportato, la valutazione ai sensi del 275 comma 4bis c.p.p. deve essere concreta ed effettiva di talché, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la possibilità dell’evento morte in concreto, viste le precarie condizioni di salute del soggetto, affetto da una patologia rientrante tra quelle segnalate dal DAP come statisticamente collegate a un elevato rischio di complicanze in caso di contagio da Covid 19.



