
Il reato di stalking, disciplinato all’articolo 612 bis del Codice penale, punisce chi, con condotte reiterate, minacci o molesti una persona in modo da causare un continuo e grave stato di ansia o paura o un fondato timore per l’incolumità propria o dei suoi cari, tanto da farle cambiare routine.
Ebbene, secondo gli ultimi interventi della Suprema Corte di Cassazione, a configurare il reato basterebbero anche solamente due episodi di molestie, seppur concentrati in un arco di tempo breve, oppure uno scambio di sms minacciosi, nonostante non siano seguiti da un incontro fisico. Ciò, in quanto, a parere dei giudici di legittimità, si tratta di fatti che, se spaventano la vittima o la costringono a cambiare abitudini, possono integrare il reato di stalking.
E’ utile ricordare che la pena prevista all’art. 612 bis c.p., aumenta nel caso sia rivolta il coniuge, anche separato o divorziato, ad una persona con cui si è o si è stati legati sentimentalmente, a minori, donne incinte, disabili o nell’ipotesi in cui vengano utilizzati mezzi informatici, telematici, oppure armi o travisamenti.



