
La Corte di Cassazione con una storica sentenza – la n. 2258/2021- ha chiarito in quali casi gli schiamazzi e i rumori molesti possono sfociare nel disturbo della quiete pubblica.
In particolare, la Corte ha evidenziato che affinché si possa ritenere integrata la fattispecie delittuosa prevista dall’art 659 comma prima del codice penale “è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, o agli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione, occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l’edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete”.
Dunque, la Corte di legittimità arriva a concludere che non ogni condotta possa avere rilevanza penale ma che debba configurarsi una incidenza sulla tranquillità pubblica “in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare”.
Pertanto, sulla base di tali principi, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata, atteso che il fatto, mancando il requisito della diffusività, non sussisteva.
Questa sentenza segna uno spartiacque sul tema e potrà assurgere a parametro di riferimento per le prossime pronunce giurisprudenziali sull’argomento.



