
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 14722 del maggio 2020, ha finalmente chiarito il dubbio inerente l’ingente quantità.
Per quanto riguarda le droghe leggere, l’aggravante dell’ingente quantità viene riconosciuta, secondo tale recente orientamento, con il possesso di oltre due chili di principio attivo; con riguardo alle droghe pesanti, invece, l’aggravante scatta quando è superato il limite fissato dal valore soglia della sostanza moltiplicato per 2mila, espresso in milligrammi.
Conformemente all’orientamento maggioritario precedente, le Sezioni Unite hanno ribadito che il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stupefacente leggera, al di sotto del quale non dovrebbe essere contestata l’aggravante, deve essere pari al doppio di quanto viene indicato per le pesanti e dunque a 4mila volte il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno, pari a due chili.



