
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che, una dichiarazione sostitutiva dei redditi falsa o incompleta non comporta la revoca automatica dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i meno abbienti.
Questo, se il requisito fissato dalla norma, ovverosia il reddito inferiore agli 11.369,24€, è stato rispettato.
Per la Cassazione, ciò che importa è lo stato reddituale dell’istante che deve essere compatibile con la normativa; se così non fosse è chiara, invece, la revoca dell’ammissione al beneficio.
Tutto questo qualora intervenga una sentenza che condanna il richiedente per il reato di falsa dichiarazione riconoscendo in quest’ultimo l’intenzione dolosa.



