
La Suprema Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla problematica sussistente qualora il giudice non condivida le conclusioni di un consulente tecnico di parte.
In questo caso, ci si chiede se lo stesso sia tenuto a disporre una nuova consulenza, non potendo decidere in base alla sua scienza privata.
Infatti, conformemente a quanto sostenuto in passato dalla Corte, “è dovere del giudice disporre una nuova perizia, nel caso in cui sia necessario svolgere un’indagine che presupponga particolari cognizioni scientifiche, ove egli non condivida, intendendo discostarsene, le conclusioni cui sia pervenuto il precedente perito” (Cass. Pen., n. 6381/1985).
Argomentazioni condivise anche successivamente con la sentenza n. 9358 del 2015, la quale afferma che “è inibito al giudice di disattendere i risultati di una perizia sulla sola base della propria scienza personale, derivante da incerti e generici elementi non specialistici, essendo, invece, tenuto a risolvere i dubbi ed i punti critici mediante l’esame dell’ausiliario o la nomina di altro perito”.
Non dimenticando il principio del libero convincimento del giudice, il quale può naturalmente discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico, ma questo deve avvenire sulla base di argomentazioni motivate non idonee a svilire il giudizio tecnico.
Per tale ragione, la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 12026/2020, ha dichiarato che il principio del libero convincimento non può basarsi sulla mera scienza personale del giudicante, qualora manchino specifici elementi di giudizio tecnico e basando la decisione su cognizioni non specifiche.



