
La Suprema Corte torna sulla valutazione dei limiti degli spazi carcerari in relazione ai principi della convenzione Edu e all’oramai famoso articolo 3.
Tale articolo, infatti, è diventato il punto di riferimento principale per poter interpretare al meglio le condizioni di vita del detenuto.
Ma, la Suprema Corte con sentenza del 10 gennaio 2019, è tornata nuovamente sulla questione sostenendo come il requisito dei tre metri quadri non debba essere visto come un criterio rigido e definitivo al quale necessariamente conformarsi.
Infatti, ritiene la Corte che “molti altri fattori, come la durata della privazione della libertà, le possibilità di esercizio all’aperto o lo stato di salute fisica e mentale del detenuto, abbiano un ruolo importante nel valutare le condizioni di detenzione rispetto alle garanzie dell’articolo 3”.
Infine, recentemente, la Cassazione con la sentenza 1562 del 2019 ha dichiarato che: “ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 CEDU, che devono essere detratte dalla superficie lorda della cella l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ove questo assuma la forma e struttura “a castello”, e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente spostabili”.



