
La Terza Sezione della Cassazione Civile è recentemente intervenuta a chiarimento di un’importante questione relativa agli atti successivi alla dichiarazione di fallimento.
Con la sentenza n. 7477/2020, i giudici di legittimità hanno stabilito che i pagamenti effettuati anche indirettamente dal fallito dopo il fallimento sono inefficaci e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della “par condicio creditorum”, vanno proposte nei confronti di colui che ha ricevuto la prestazione e non avverso il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.



