
La Suprema Corte con la recente sentenza n. 16801/2022, pur non occupandosi direttamente della questione nel merito, nel riconoscere la correttezza della compensazione delle spese del giudizio con il comune stabilita dal Tribunale di Bologna, non ha censurato l’innovativa interpretazione del Codice della strada fornita in prima battuta dal Giudice di pace di Bologna e poi confermata dal medesimo Tribunale.
Secondo tale interpretazione, i ciclomotori possono circolare liberamente nelle corsie preferenziali dal momento che i veicoli a dure ruote, diversamente dagli autoveicoli, date le loro modeste dimensioni, non intralciano il traffico dei mezzi pubblici: pertanto, secondo il Giudice di pace di Bologna l’art. 7 comma 4 C.d.S. che prevede il divieto di circolazione relativo alle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto non si applica ai conducenti dei ciclomotori.
Il Tribunale adito in sede di ricorso ha confermato la decisione del primo grado concludendo che “il profilo relativo alla possibilità di circolazione da parte dei ciclomotori/motocicli nelle corsie preferenziali costituisse questione del tutto nuova, tale da giustificare la compensazione stessa“.
Come detto sopra tale ragionamento ha trovato conferma dai giudici di legittimità: gli Ermellini hanno affermato il principio previsto dall’art. 92, comma 2, c.p.c. secondo cui è possibile compensare le spese di lite “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza” o nell’eventualità di “gravi ed eccezionali ragioni“.



