
Con la recente ordinanza n. 7090/2022 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che anche qualora il Giudice disponesse l’affidamento esclusivo dei figli minorenni ad uno dei due genitori ciò non comporterebbe l’impossibilità di delineare un calendario di visite con l’altro genitore, nonché di trascorrere con quest’ultimo i fine settimana, pernottamenti compresi.
Nel caso di specie la controversia così risolta dagli Ermellini riguardava l’appello di una madre avverso la sentenza del Giudice di prime cure che disponeva sì l’affidamento esclusivo a suo favore ma prevedeva altresì che il figlio minorenne pernottasse dal padre a weekend alternati, regolamentando inoltre le ulteriori visite e frequentazioni.
L’appellante lamentava che non gli fosse stata riconosciuta la più ampia discrezionalità decisionale riguardo alla frequentazione del figlio con il padre, nonostante il Giudice avesse applicato il regime di affidamento esclusivo; appello che veniva respinto dalla Corte territoriale
L’affidamento esclusivo previsto dall’art. 337 quater del Codice civile si ha quando, in seguito allo scioglimento del matrimonio o cessazione della convivenza, la responsabilità genitoriale è esercitata in modo esclusivo da un solo genitore: come è noto, l’affidamento in via esclusiva è una decisione che viene di regola adottata esclusivamente quale extrema ratio, ovvero quando non pare possibile operare una soluzione alternativa.
Atteso che la finalità stessa dell’affidamento esclusivo è quella di perseguire l’interesse morale e materiale del minore, sarà preferibile individuare la soluzione più opportuna per il singolo caso prevedendo la più ampia frequentazione del minore con il genitore non affidatario, nel rispetto dell’interesse del minore stesso.
Resta in ogni caso indispensabile una regolamentazione dettagliata e meticolosa della frequentazione del minore con il genitore non affidatario, proprio a causa delle dinamiche relazionali poco collaborative che possono intercorrere tra i genitori: così come stabilito dall’art. 337 ter c.c. “ il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
La Corte di Cassazione ha pertanto confermato quanto stabilito dalla Corte Territoriale adita.



