
Importante sentenza della Corte d’appello di Roma che, con la pronuncia n. 2806/2021, ha affermato che l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge deve intendersi cessato laddove il beneficiario della prestazione abbia intrapreso una nuova relazione, formalizzata solo dopo l’emissione della sentenza di primo grado che ha contestualmente definito lo status e gli aspetti economici della separazione.
Nel caso concreto la Corte d’Appello, prendendo atto nel nuovo e duraturo regime di vita more uxorio della ex moglie dell’appellante, formalizzato solo dopo la decisione di primo grado, e della presenza di una avviata attività commerciale in comune con il nuovo compagno, ha ritenuto che tali elementi “dovevano indurre a ritenere non più dovutole alcun emolumento da parte del coniuge”. Pertanto, i giudici hanno considerato cessato l’obbligo di versare l’assegno a carico dell’ex marito a partire dalla data della domanda avanzata nel ricorso innanzi al Tribunale.



