
Con la sentenza n. 86, depositata il 13 maggio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 628, co. 2, c.p. (e in via consequenziale anche del primo comma dell’art. 628 c.p.) nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
In altre parole, la Consulta ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale della fattispecie di rapina in quanto il minimo edittale ivi previsto per le due ipotesi di rapina propria e impropria (pari a cinque anni di reclusione) appare sproporzionato per eccesso nei casi in cui il fatto si caratterizzi per una modesta offensività in concreto. In tal modo, a parere della Corte, da un lato risultano violati i principi di ragionevolezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio; dall’altro lato una pena ancorata ad un tale limite minimo, pur in presenza di condotte dotate di scarsa offensività nei fatti, pare inconciliabile con il volto costituzionalmente orientato della pena, e segnatamente con la funzione rieducativa sancita dall’art. 27, co. 3, Cost.
La soluzione adottata dal Giudice delle leggi è dunque consistita nell’introduzione, per il tramite di una sentenza manipolativa, di una circostanza attenuante ad effetto comune (diminuzione della pena in misura non eccedente un terzo) applicabile a tutti quei casi in cui il comportamento censurato risulti di lieve entità.
L’Innovativo percorso giurisprudenziale della Corte Costituzionale: verso una terza via nella proporzionalità delle pene
Con questa recente pronuncia il Giudice delle leggi si inserisce nel solco già precedentemente tracciato dalla sentenza costituzionale n. 120 del 2023, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 c.p. (reato di estorsione) nei casi in cui, per le medesime ipotesi di speciale tenuità della condotta previste dalla pronuncia in commento, non prevede una diminuente di pena in misura non eccedente un terzo. La stessa sentenza del 2023 si richiama al modello inaugurato nel noto precedente in tema di sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), per cui era stato introdotta la medesima circostanza attenuante ad effetto comune con la sentenza n. 68 del 2012.
Tra i vari profili di interesse connessi alle pronunce qui menzionate, particolarmente rilevante risulta essere la tecnica argomentativa adottata dalla Consulta, potenzialmente suscettibile di allargare le maglie del sindacato di costituzionalità in ordine al trattamento sanzionatorio legislativamente previsto per talune fattispecie di reato. Infatti, ripercorrendo brevemente gli approdi in tema della Corte, si rinviene un primo, consolidato orientamento espressivo di un atteggiamento di massimo self restraint dei giudici costituzionali, per cui il loro giudizio trovava un limite invalicabile nelle scelte discrezionali del legislatore: seguendo questo ragionamento, il trattamento sanzionatorio previsto da una norma penale può essere censurato esclusivamente sotto l’aspetto della manifesta irragionevolezza (art. 3 Cost.), imponendosi necessariamente l’individuazione e il raffronto della fattispecie oggetto di censura con un tertium
comparationis, ossia una norma di riferimento che, per un fatto tipico raffrontabile, prevede un trattamento sanzionatorio orientato ai canoni della ragionevolezza. Le conseguenze di siffatta linea d’azione sono rinvenibili nei numerosi rigetti e dichiarazioni d’inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale fondate sul raffronto con “fattispecie sentinella” ritenute inconferenti dalla Consulta.
Si dovrà aspettare il 2016 per assistere a un primo superamento di questo approccio con la sentenza costituzionale n. 236, in cui la Corte, in maniera fino a quel momento inedita, ritiene censurabile il difetto di proporzione della cornice edittale del reato ex art. 567 c.p. (alterazione di stato), senza appellarsi ad una fattispecie comparativa, e perciò sganciando il principio di proporzionalità da quello di ragionevolezza, basato sul tertium comparationis. La sentenza n.86 del 2024 in materia di rapina, seguendo l’approccio recentemente inaugurato dalle pronunce nn. 68 del 2012 e 120 del 2023, sembra percorrere, invece, una “terza via”.
La proporzionalità e individualizzazione della pena nei reati di rapina e estorsione
Da un lato, si assiste ad un netto spostamento concettuale rispetto al primo e più risalente filone giurisprudenziale, valorizzando così non solo il principio di proporzionalità della pena in astratto (ossia l’adeguatezza della scelta sanzionatoria del legislatore rispetto alla gravità del reato), ma anche e soprattutto il principio di proporzionalità della pena in concreto, ossia il principio di individualizzazione della pena, che impone al giudice di commisurare la pena da irrogarsi sull’effettivo disvalore del fatto e sulla situazione del singolo condannato.
Per questa via, la Corte Costituzionale ritiene illegittima la mancata previsione di un’attenuante che consenta al giudice del merito di calibrare la sanzione alla reale offensività del fatto e al suo livello di rimproverabilità: in quest’ottica, la previsione di un’ipotesi circostanziale ad hoc introduce una “valvola di sicurezza” azionabile tutte le volte in cui gli elevati limiti di pena fissati per talune fattispecie di reato (nel caso di specie la rapina) appaiano non rispondenti al concreto disvalore della condotta.
Dall’altro lato, la Corte, pur ancora mantenendo un atteggiamento di riserbo rispetto alle scelte di politica criminale del legislatore (negando, come affermato esplicitamente all’interno della pronuncia n. 120 del 2023 in materia di estorsione, la possibilità di valutare la proporzionalità intrinseca della sanzione, intervenendo sulla cornice edittale a prescindere dall’individuazione di una specifica “norma parametro”), individua una nuova nozione di tertium comparationis: questo non deve più essere necessariamente una norma dotata degli stessi elementi strutturali del fatto tipico della
disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità, bensì l’affinità tra la disposizione in esame e il suo “termine normativo di paragone” ben può essere individuata nella comune e analoga evoluzione normativa delle fattispecie.
Così, in tema di rapina la Corte Costituzionale, richiamando la pronuncia del 2023 in tema di estorsione, ha inteso valorizzare l’elemento unificante le due fattispecie, pur diverse in alcuni degli elementi integranti il fatto tipico. Infatti, posta per entrambi la natura di reato plurioffensivo, viene evidenziato come il reato di rapina richieda per essere integrato una coazione assoluta della volontà della persona offesa (vis absoluta), mentre quello di estorsione si limita a richiedere una coazione relativa della stessa (vis relativa). Nonostante ciò, la Consulta evidenzia come le due fattispecie si caratterizzino per un trattamento sanzionatorio raffrontabile, derivante da scelte di politica criminale affini: l’art. 628 c.p., al pari del successivo art. 629 c.p., ha conosciuto un evidente appesantimento del minimo edittale, passato dagli originari tre agli attuali cinque anni di reclusione, preclusivi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; in entrambi i casi, a questo notevole innalzamento non è seguita l’introduzione di una “valvola di sicurezza” idonea a garantire al giudice del merito, nell’esercizio della sua discrezionalità, la possibilità di “temperare la sanzione quando l’offensività concreta del fatto di reato non ne giustifichi una punizione così severa”.
La Consulta ha in particolare osservato che “in simili fattispecie, per la rapina come per l’estorsione, il minimo edittale di notevole asprezza, introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio, eccede lo scopo, determinando l’irrogazione di una pena irragionevole, sproporzionata e quindi inidonea alla rieducazione”.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che la medesima ratio alla base della decisione di introdurre una circostanza attenuante ad effetto comune in caso di particolare tenuità della condotta dovesse valere anche per la rapina.
Conclusioni e prospettive: l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia penale
In conclusione, pur avendo mantenuto una “norma parametro” (il raffronto con la quale ha consentito di dichiarare, tra gli altri, violato l’art. 3 Cost.) la decisione in commento ci offre alcuni spunti di riflessione utili a comprendere le odierne direttrici seguite dalla Corte Costituzionale in materia penale.
Per un verso, la valorizzazione del principio di individualizzazione (o di proporzionalità in concreto) della pena apre importanti prospettive nella progressiva opera giurisprudenziale di eliminazione di automatismi e rigidismi normativi incompatibili tanto con il mandato costituzionale di personalità della responsabilità penale ex art. 27, co. 1, Cost., per cui la pena deve rappresentare una risposta calibrata sulla situazione del singolo condannato, quanto con la funzione rieducativa della pena sancita all’art. 27, co. 3, Cost., secondo cui una pena sproporzionata al fatto concreto e perciò
percepita come ingiusta non può ontologicamente tendere alla risocializzazione del reo.
D’altronde, quest’opera giurisprudenziale ha già prodotto importanti frutti, oltre che per le summenzionate fattispecie dell’estorsione e della rapina, anche con riferimento alla progressiva neutralizzazione di tutti quei meccanismi di blindatura che impediscono il giudizio di bilanciamento fra circostanze aggravanti e attenuanti, primo fra tutti il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, co. 4, c.p., da ultimo scalfino dalla sentenza costituzionale n. 141 del 2023 in relazione a tutti i delitti che offendono il patrimonio.
Per altro verso, l’adozione di un rinnovato concetto di tertium comparationis nel giudizio di congruità costituzionale della pena, comprendente anche ipotesi accomunate da comuni scelte sanzionatorie, ha come effetto l’ampliamento dei confini del sindacato del Giudice delle leggi, non più limitato dal timore di indebite intromissioni nelle valutazioni di politica criminale del legislatore.
