
Con l’entrata in vigore della riforma del Codice della Strada a dicembre 2024, erano sorti dubbi e preoccupazioni sull’applicazione dell’articolo 187, che disciplina i comportamenti legati alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Secondo la lettura iniziale, la sola positività ai test salivari sembrava sufficiente per far scattare automaticamente sanzioni severe. Una positività che peraltro secondo alcuni potrebbe venire provocata anche da alcune tipologie di farmaci.
Oggi, a cinque mesi dall’entrata in vigore della norma, una nuova circolare del Ministero dell’Interno ne modifica profondamente l’applicazione concreta, reintroducendo un principio essenziale: non basta essere positivi a un test, serve provare uno stato di alterazione alla guida.
Un chiarimento atteso: non conta solo il test
La circolare 300/A/3675/25/115/28 del Ministero dell’Interno chiarisce che l’accertamento tossicologico, da solo, non è più sufficiente per dimostrare l’illecito. La norma, infatti, deve punire chi guida in stato di alterazione, e non chi presenta nel corpo tracce — anche minime o risalenti a giorni prima — di sostanze assunte.
In questo modo viene reso chiaro che, come in passato, è necessario che la sostanza “produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida”.
Un cambiamento interpretativo, non normativo
La legge non è cambiata. Ma la nuova interpretazione fornita dalla circolare segna una svolta per l’applicazione pratica della norma. Fino ad oggi, in molti casi, le sanzioni venivano comminate anche in assenza di uno stato di alterazione evidente, sulla base del solo esito positivo dei test. Una scelta contestata da più parti: associazioni di consumatori e cittadini, giuristi e avvocati, esponenti politici.
Ora, invece, le forze dell’ordine devono fornire ulteriori elementi di prova, e ciò potrebbe portare alla revisione di procedimenti in corso o già conclusi.
Le sanzioni previste dalla norma restano gravi
È comunque bene ricordare che l’articolo 187 del Codice della Strada prevede sanzioni molto severe in caso di accertata alterazione:
- sanzione pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro;
- arresto da 6 mesi a 1 anno
- sospensione della patente da uno a due anni
- nei casi di recidiva: revoca della patente
A queste si aggiungono sanzioni accessorie e, in caso di incidente, aggravanti rilevanti sul piano penale.
Cosa fare se si è coinvolti in un accertamento
Chi è stato sottoposto a test e ha ricevuto sanzioni può valutare, con l’assistenza di un legale, se sussistano i presupposti per un’opposizione.
In particolare, nei casi in cui non vi siano stati comportamenti alterati o evidenze cliniche, la nuova circolare offre una base concreta per chiedere la revisione dei provvedimenti amministrativi o giudiziari.
In conclusione, la circolare del Ministero dell’Interno offre un importante bilanciamento tra sicurezza stradale e tutela dei diritti individuali. Riporta al centro l’elemento della valutazione clinica dello stato psicofisico del conducente, limitando l’automatismo sanzionatorio legato ai soli test.
Un passaggio cruciale per garantire un’applicazione più giusta e aderente alla ratio di norme come questa.



