
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 8487/2022: nella fattispecie dell’investimento di un pedone, la responsabilità del conducente del veicolo è presunta. Tale presunzione può venire meno solo nell’ipotesi in cui lo stesso conducente dimostri di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare il verificarsi del sinistro stradale.
Nel caso di specie l’investimento è avvenuto nei pressi di un attraversamento pedonale in cui era presente il semaforo a chiamata con la luce gialla accesa: il pedone nell’attraversare la strada correndo ha urtato contro la parte anteriore e laterale del veicolo.
I giudici di merito avevano delineato un concorso di colpe del conducente e del pedone poiché il primo avrebbe dovuto procedere con una velocità inferiore rispetto a quella effettivamente tenuta in ragione del fatto che si trovava in prossimità di un attraversamento pedonale e allo stesso tempo il secondo ha attraversato la strada correndo e al di fuori delle strisce pedonali, il quale avrebbe potuto adottare un comportamento decisamente più prudente.
Gli Ermellini hanno chiarito che nel caso in esame sussista la sola ed unica responsabilità del conducente dal momento che questi non ha fornito alcuna prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, oltre a dimostrare con assoluta certezza che dalle modalità con cui si è verificato il sinistro non vi fosse alcuna possibilità concreta di evitarlo.



