
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11655/2021, chiarisce che può beneficiare della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. anche chi guida in stato di ebbrezza.
Tale articolo prevede che, nei reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Pertanto, nel caso di specie, la Suprema Corte, richiamando le sue Sezioni Unite, afferma che, in tale ambito, “il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen.”.



