
Quando si parla di successione ereditaria, una domanda frequente è: “Se rinuncio all’eredità, devo restituire anche le donazioni o i legati ricevuti dal defunto?”.
La risposta, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 12813/2023), è no: chi rinuncia all’eredità può trattenere le donazioni e i legati ricevuti.
La rinuncia all’eredità e i suoi effetti
Rinunciare all’eredità significa rifiutare formalmente la propria quota di successione. Questo atto può essere motivato da vari fattori, come la presenza di debiti ereditari o la volontà di favorire altri eredi.
Tuttavia, la rinuncia non comporta automaticamente la perdita delle donazioni o dei legati ricevuti dal defunto.
Cosa sono donazioni e legati?
Nel contesto del diritto successorio, donazioni e legati sono due strumenti con cui una persona può disporre dei propri beni a favore di altri, in momenti diversi della vita.
La donazione è un atto con cui una persona, in vita, trasferisce gratuitamente un bene o un diritto a un’altra, per spirito di liberalità. Richiede la forma dell’atto pubblico davanti a un notaio e l’accettazione del donatario.
Il legato, invece, è una disposizione contenuta nel testamento con cui il testatore lascia un bene specifico o un diritto determinato (ad esempio, una somma di denaro, un immobile o un’opera d’arte) a una persona, che può essere anche diversa dagli eredi. A differenza della donazione, il legato produce effetti solo alla morte del testatore.
Entrambi gli strumenti possono influire sulla divisione dell’eredità e sulle quote spettanti ai legittimari, motivo per cui è importante valutarli attentamente, anche con l’aiuto di un professionista.
Donazioni e legati: cosa succede in caso di rinuncia
La Corte di Cassazione ha chiarito che il legittimario (cioè il coniuge, i figli o, in mancanza, gli ascendenti) che rinuncia all’eredità può comunque trattenere le donazioni e i legati ricevuti. Questo principio si applica anche nel caso in cui, a seguito della rinuncia, l’eredità venga devoluta ai discendenti del rinunciante attraverso il meccanismo della “rappresentazione”.
In pratica, se un figlio del defunto rinuncia all’eredità e questa passa ai suoi figli (i nipoti del defunto), il figlio rinunciante può comunque mantenere le donazioni e i legati ricevuti.
L’imputazione alla quota di legittima
Tuttavia, i discendenti che subentrano nell’eredità per rappresentazione devono considerare le donazioni e i legati ricevuti dal loro ascendente (il rinunciante) come parte della loro quota di legittima. Questo significa che, nel calcolo della quota spettante, si tiene conto anche di quanto già ricevuto dal loro genitore.
Questa sentenza della Corte di Cassazione offre quindi un’importante precisazione in materia successoria: la rinuncia all’eredità non implica la restituzione delle donazioni o dei legati ricevuti. Tuttavia, è fondamentale considerare l’effetto di tali attribuzioni sulle quote di legittima degli altri eredi, soprattutto in presenza di discendenti che subentrano per rappresentazione.
Per una corretta gestione della successione e per evitare possibili controversie, è sempre consigliabile consultare un professionista esperto in diritto successorio.



