
La protezione speciale, disciplinata dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, viene concessa in presenza di determinati presupposti che impediscono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, nonostante quest’ultimo non possa ottenere né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria.
Il permesso di soggiorno per protezione speciale è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 132/2018; in seguito, i presupposti per il rilascio di tale permesso di soggiorno sono stati modificati dal DL 130/2020, convertito nella legge 173/2022, che ha ampliato le ipotesi di divieto di espulsione, intervenendo sull’art. 19 del TUI. Ed infatti, negli ultimi anni, la protezione speciale ha rappresentato una delle forme di protezione maggiormente riconosciute agli stranieri presenti in Italia.
Tuttavia, recentemente, il c.d. Decreto Cutro (DL 20/23 convertito nella l. 50/23) è di nuovo intervenuto in materia, eliminando le modifiche introdotte nel 2020 e riducendo la portata ed il novero delle ipotesi di divieto di espulsione contemplate dall’art. 19 TUI, che consentivano di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Governo Meloni ha infatti abrogato il riferimento espresso alla tutela della vita privata e familiare, nonché il riferimento ai criteri di riconoscibilità dell’integrazione sociale dello straniero in Italia. Inoltre, in sede di conversione in legge, è stata eliminata anche la possibilità di richiedere la protezione speciale al Questore in via autonoma, nonché la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La riforma intervenuta con il c.d. Decreto Cutro è stata fortemente criticata da parte della dottrina ed ha generato questioni interpretative sia in relazione alle disposizioni dell’art. 19 TUI che non sono state abrogate, sia per quanto riguarda la convertibilità del permesso di soggiorno di protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, durante la vigenza del regime transitorio previsto dal DL 20/2023. Inoltre, la riforma ha da subito posto questioni di illegittimità costituzionale per quanto riguarda la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare disciplinato dall’art. 8 della CEDU, norma vincolante nell’ordinamento Italiano in forza dell’art. 117 comma 1 Cost.
Ed invero, in numerose pronunce dei Tribunali di merito (sentenza del Tribunale di Bologna del 23.02.2024, N.RG. 14720-2/2023; decreto del Tribunale di Venezia del 22.02.2024, N.RG 2726-1/2024), sembra essere emersa la possibilità del riconoscimento di una forma di protezione complementare a tutela della vita privata e familiare dei richiedenti che, nonostante l’abrogazione della seconda parte del comma 1.1 dell’art. 19 TUI, faccia riferimento al sopravvissuto art. 5 comma 6 TUI, in base al quale viene “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, nonché al già menzionato art. 8 CEDU, in base al quale “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.



