
In caso di separazione personale, la scelta del coniuge affidatario dei figli minori di non chiedere l’assegnazione della casa familiare che spetterebbe di diritto, andando a vivere in altro luogo, non costituisce di per sé un implicito consenso all’utilizzo dell’immobile da parte dell’altro coniuge.
Secondo il Tribunale di Torino, con la recentissima sentenza n. 3958/2021, “la scelta – nel caso in oggetto dell’ex moglie – di andare a vivere altrove e di non chiedere l’assegnazione della casa coniugale, che sarebbe seguita di diritto, visto l’affidamento della figlia, può essere stata dettata dalle più svariate ragioni, anche di ordine logistico e di organizzazione rispetto alle nuove esigenze di vita” e, pertanto, non costituisce di per sé comportamento concludente, idoneo, anche in via meramente indiziaria, ad esprimere il consenso all’utilizzo dell’immobile» da parte dell’ex marito, così rinunciando anche alle possibilità di messa a reddito dell’immobile.



