
Per la Cassazione, con la recentissima sentenza 10904/2020, strumentalizzare il proprio ruolo di padre assillando l’ex con la scusa di vedere il figlio, può configurare il reato di stalking ex art. 612 bis c.p..
L’art. 612 bis del codice penale punisce con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il codice prevede, poi, un aumento di pena quando il reato è commesso a danno del coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da una relazione affettiva, o se il fatto è commesso a danno di un minore, donna in gravidanza o una persona affetta da disabilità.
La Suprema Corte, con la sentenza sopra richiamata, ha affermato che il diritto di mantenere il rapporto con il figlio non giustifica, in alcun modo, il reiterare di comportamenti assillanti verso la madre.
Infatti, per la Corte, le condotte vessatorie non hanno alcun collegamento con lo stato di genitore, essendo queste soltanto dirette a tormentare la donna e sono, pertanto, riconducibili al reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.



