
Recentemente, la Suprema Corte con la sentenza 3588 del 2019 è intervenuta in merito alla punibilità del coinquilino nel caso di detenzione di sostanza stupefacente.
Secondo la Corte, se non vi è la prova della diretta disponibilità della sostanza stupefacente, l’aver dato la disponibilità dell’uso dell’armadio al coinquilino, non concretizza il concorso nel reato.
Infatti, affinché vi sia concorso, ribadisce la Corte, il contributo dato deve estrinsecarsi in maniera concreta, consapevole e volontaria nell’occultamento o nella custodia della sostanza stessa.
Il soggetto sarà, dunque, punibile a titolo di concorso solo qualora abbia partecipato o facilitato la commissione del reato.



