
Il codice penale punisce con la reclusione chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.
La Corte, con la sentenza 49435 del 2019 ha però precisato che qualora il soggetto non sia identificabile, il reato non è configurabile.
Questo perché il reato ex art. 595 c.p., che tutela la reputazione di ogni individuo, non è configurabile quando la mancata identificazione del destinatario dell’offesa comporta che soggetti terzi non colgano il significato dell’offesa stessa.
La Corte ha infatti precisato che: “affinché la condotta divulgativa (…) integri il reato di diffamazione rimane pur sempre necessario che quanto divulgato abbia carattere diffamatorio e possa essere come tale percepito, e possa altresì essere attribuito a un soggetto determinato, da parte di chiunque entri in contatto con esso, e non solo dal destinatario”.



