
Lo ha chiarito la Suprema Corte nella recente sentenza n. 4347/2022: la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. non è applicabile al caso in cui lo spacciatore, seppur piccolo, si dia alla fuga.
A nulla sono valse le argomentazioni del ricorrente, il quale sosteneva che la propria attività potesse qualificarsi come “piccolo spaccio”, basandosi sul ridotto valore della sostanza stupefacente, sull’esiguità del danno e sulle modalità della condotta, che avrebbero cagionato un’offesa particolarmente tenue e dunque meritevole dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p..
A ben vedere, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità non devono considerarsi gli elementi citati dal ricorrente di cui sopra (elementi rilevanti per il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90) bensì si deve avere riguardo alle modalità della condotta, il grado di colpevolezza dell’agente, l’entità del danno oltre alla non abitualità della condotta stessa: nel caso di specie la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. è stata esclusa a causa delle modalità della condotta, poiché l’imputato subito dopo aver commesso il fatto in pubblica via si è dato alla fuga.