
La Suprema Corte, recentemente con la sentenza n. 12348 del 16 aprile 2020, si è espressa in merito alla configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti.
La questione di diritto, sottoposta alla Corte, riguardava se “è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la qualità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato”.
La Corte ha così chiarito che il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, poiché è sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.
Dalla fattispecie incriminatrice sono però escluse, perché non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, “le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.



