
Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 46054/21: i ricorrenti eccepivano il difetto di motivazione della pronuncia del collegio di merito in relazione al tema del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p..
Gli Ermellini hanno ritenuto la configurabilità della scriminante dello stato di necessità conseguente al pericolo di grave danno alla persona, atteso che questa può senz’altro consistere nella compromissione del diritto di abitazione, quale diritto fondamentale della persona ai sensi dell’art. 2 Cost., purché per tutta la durata della condotta abusiva ricorrano anche gli altri elementi costitutivi della scriminante stessa ossia l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo.
Nel caso de quo, lo stato di necessità è ravvisabile nell’impellente esigenza dei ricorrenti di assicurare e garantire un’abitazione ai figli minori dopo aver subito uno sfratto per morosità, stante l’impossibilità di attendere il compimento della procedura di assegnazione degli alloggi popolari.



