
“I criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari dell’ordinamento sportivo sono diversi da quelli del processo penale.”
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 22 gennaio 2020 n. 534, ha dunque chiarito che in considerazione della natura degli organi della giustizia sportiva, è escluso che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte degli stessi, siano da richiamare quei criteri propri del giudizio penale, anche in materia di intercettazioni.


