
Il Tribunale Civile di Roma, Sez. 10, con sentenza 4384 del 28 febbraio 2020, ha chiarito che è necessaria l’esistenza di un rapporto tra società e calciatore di durata non inferiore a un anno e comprensivo di un’intera stagione sportiva, per l’insorgenza del diritto al premio di preparazione in capo alla società sportiva.
Questo in quanto, a parere del giudice romano, il termine “vincolo”, in ambito giuridico, esprime la posizione di obbligo o di soggezione di un soggetto nei confronti di un altro. Dunque l’espressione “vincolo annuale” significa che l’obbligo della durata di un anno e quella “vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva”, duri dal 1 luglio di un anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.


