
La sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 8482 del maggio 2020, ha riconosciuto al locatore non inadempiente il diritto di pretendere quanto avrebbe potuto conseguire se le obbligazioni fossero state adempiute da parte del conduttore.
Al diritto al risarcimento va detratto però l’utile ricavato o che, con l’uso della normale diligenza, avrebbe potuto ricavare dall’immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione prematura e il termine convenzionale del rapporto inadempiuto.



