
Superato il principio del cosiddetto tenore di vita, la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 5603 del 2020 ha chiarito che, il diritto all’assegno di mantenimento dev’essere subordinato ad una valutazione comparativa delle condizioni degli ex coniugi, unitamente ad una valutazione in ordine all’effettivo contributo della moglie alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale del marito.
Pertanto, il diritto all’assegno di mantenimento richiede, preventivamente, un accertamento in merito all’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge oltre che una comparazione delle effettive condizioni economiche delle parti.
Mancando queste valutazioni, soprattutto qualora il lavoro sia “in nero”, non può essere concesso l’assegno di mantenimento.



