
Così ha chiarito la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 6105/2022: il ricorrente lamentava che la Corte territoriale, nel valutare la condizione economico-patrimoniale dello stesso ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno divorzile da corrispondere all’ex coniuge, avesse tenuto erroneamente conto anche della somma di denaro, nel caso di specie pari ad €1.800,00, versata al ricorrente dal padre per l’immobile di cui era usufruttuario in via del tutto temporanea a provvisoria.
Orbene, la Suprema Corte nel cassare la sentenza di secondo grado ha chiarito che in ogni caso, nel determinare l’assegno divorzile debba essere esclusa la rilevanza dell’entità dei patrimoni delle famiglie d’origine o della loro partecipazione economica, non essendo questo criterio annoverato tra quelli previsti dall’art. 5 della L. n. 898/1970.