
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota di aprile 2020, si è espresso sul requisito della residenza protratta per 10 anni per poter presentare domanda di reddito di cittadinanza.
Il problema nasce in merito alla possibilità di considerare la residenza effettiva dell’istante, piuttosto di quella anagrafica.
Il Ministero, richiamando quanto affermato dalla Suprema Corte, ha chiarito che potendo verificare la residenza effettiva attraverso numerosi mezzi di prova, ha concluso sostenendo che la Legge n. 4 del 2019 deve intendersi riferita all’effettiva presenza dell’istante sul territorio italiano per poter beneficiare del reddito di cittadinanza.



