
Così ha stabilito la Suprema Corte con la recentissima ordinanza n. 3695/2022, sulla scia di una pronuncia della Corte di Giustizia (c.d. caso Faber) enunciando diversi principi di diritto in materia di compravendita: il consumatore può denunciare l’esistenza dei vizi della cosa acquistata utilizzando qualunque mezzo.
Il consumatore dovrà senz’altro fornire la prova dell’esistenza del difetto di conformità del bene venduto rispetto a quanto previsto dal contratto di compravendita, senza che sia però necessario provarne la causa né un’origine imputabile al venditore.
In secondo luogo, per adempiere al proprio onere probatorio, il consumatore dovrà dimostrare che il difetto di conformità si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene, presumendosi, ai sensi dell’art. 132 del Codice del Consumo, i vizi che si siano manifestati entro tale arco temporale già esistenti al momento della consegna del bene, così ribadendo la preminenza dell’applicazione della disciplina del Codice del Consumo rispetto alle disposizioni civilistiche di cui agli artt. 1490 e ss. del codice civile, in un’ottica maggiormente tutelativa del contraente debole.