
Questo è quanto ha statuito la Corte Costituzionale con una decisione storica: in Camera di Consiglio nella giornata del 27 aprile 2022, la Consulta ha così sentenziato sulla propria ordinanza di autoremissione (n. 18/21) con la quale si ponevano alcuni interrogativi circa la costituzionalità della trasmissione automatica del solo cognome paterno ai figli, non essendo tale automatismo previsto da una norma specifica ma meramente desumibile da diverse disposizioni del codice civile.
Nello specifico la Consulta, nel ritenere tale previsione discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio, si è pronunciata su due norme, quella che impediva ai genitori di trasmettere di comune accordo al figlio il solo cognome della madre in luogo di quello paterno e quella che in assenza di accordo imponeva il solo cognome paterno, entrambe previsioni in netto contrasto con gli artt. 2, 3, e 117 della Costituzione nonché con gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Difatti, in un’ottica di prevalenza dei principi di uguaglianza e nell’interesse dei figli, i genitori devono poter scegliere, in quanto elemento fondamentale dell’identità personale, il cognome da attribuire alla prole e condividere tale scelta.
Da adesso i figli saranno registrati all’anagrafe con i due cognomi, nell’ordine concordato dai genitori salvo che questi optino di comune accordo per un solo cognome.
Qualora l’accordo non si raggiunga, sarà il giudice a decidere secondo l’ordinamento giuridico.
Tale pronuncia di illegittimità si riferisce ai figli nati all’interno del matrimonio, fuori da esso e ai figli adottivi.
Da tale storica pronuncia nascono vari interrogativi, che spetterà risolvere al legislatore, tra i quali senza dubbio in relazione alle modalità di trasmissione del cognome alla generazione successiva dei cognomi c.d. composti; è senz’altro stato fatto un ulteriore passo in avanti verso l’affermarsi di una piena uguaglianza di genere.