
Con la recente ordinanza n. 1386/22 la Corte di Cassazione ha statuito che qualora sussista la possibilità per il datore di lavoro di adibire il lavoratore ad altra posizione lavorativa analoga in luogo del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo dello stesso, l’eventuale licenziamento è da considerarsi illegittimo ex art. 3 della l. n. 604/66.
Difatti, perché il licenziamento sia legittimo, è onere del datore di lavoro provare che al momento dello stesso non sussista alcuna possibilità di ricollocare il lavoratore in un’analoga posizione a quella precedentemente occupata, con l’attribuzione di mansioni equivalenti.
Infine, gli Ermellini stabiliscono che tale possibilità di reimpiego debba sussistere al momento in cui il datore manifesti la volontà di recedere dal contratto lavorativo e non in un momento successivo.



