
La Corte di Cassazione è intervenuta con l’ordinanza n. 20220 di luglio 2019 in tema di protezione internazionale dello straniero.
Ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno per violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato conseguenza di minaccia grave alla vita o alla persona, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice di merito è tenuto a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente.



