
Con la legge n. 162/2021 sono state apportate alcune modifiche al Codice delle pari opportunità, tra cui l’aggiunta dell’art. 46 bis che prevede l’istituzione a partire dal 1° gennaio 2022 della c.d. certificazione della parità di genere, finalizzata ad attestare la concreta adozione da parte dei datori di lavoro di misure e politiche volte alla riduzione del divario di genere presente in merito alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere, alle opportunità di crescita in azienda e alla tutela della maternità.
Sono stati altresì stabiliti i parametri minimi necessari per conseguire tale certificazione della parità di genere nonché le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro oltre alle modalità di controllo e di verifica del rispetto dei parametri stessi e le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.
La nuova normativa interessa tutte le imprese pubbliche e private che impiegano più di 51 dipendenti, introducendo, quale premio per il rispetto della parità salariale e non solo, uno sgravio contributivo per l’anno 2022 consistente nell’esonero del versamento dei contributi previdenziali nella misura massima dell’1% e sino al limite di 50.000€ all’anno: tali imprese presentano l’obbligo di trasmissione di un rapporto biennale sulla parità di genere al consigliere regionale di parità ed alle rappresentanze sindacali aziendali, mentre per le imprese con meno di 50 dipendenti resterà un’opzione aderire al medesimo protocollo o meno.
Nel caso in cui le imprese obbligate non adempiano alla trasmissione del rapporto biennale sulla parità di genere è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 5.000 €.



